recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella Zona Economica Esclusiva-ZEE, degli Stati membri

Bergamo 3 novembre 2025

In data 3 novembre 2025 in GU Europea è stato inserito il Regolamento di esecuzione UE 2025/2210, che attua il Regolamento UE 2023/956-CBAM

Il Regolamento (UE) 2025/2210:

  • Estende l’applicazione del CBAM alle attività economiche svolte nelle zone offshore (piattaforme continentali e ZEE).
  • Chiarisce chi è considerato importatore, quali obblighi di dichiarazione sono richiesti e come si applicano i controlli doganali.
  • Integra il CBAM nel sistema doganale UE, assicurando coerenza giuridica e tracciabilità anche al di fuori del territorio doganale tradizionale.

Contesto generale

Il regolamento (UE) 2025/2210 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
Si applica alle merci e ai prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati membri dell’UE, Le zee sono aree che, pur non appartenendo al territorio doganale, sono sotto la giurisdizione economica di uno Stato membro.

 Obiettivi principali

  • Definire chi è considerato “importatore”, quando le merci CBAM arrivano sulla piattaforma continentale o nella ZEE.
  • Stabilire le modalità di dichiarazione e controllo doganale di tali merci e prodotti trasformati.
  • Assicurare coerenza con le norme del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013).
  • Garantire la tracciabilità e la trasparenza dei flussi di merci soggette al CBAM anche al di fuori del territorio doganale classico.

Principali disposizioni

Vengono introdotte nuove figure:

  • “Ricevente”: la persona autorizzata a operare nella piattaforma o ZEE e che riceve le merci.
  • “Ricevimento”: l’arrivo fisico delle merci.
  • “Titolare di autorizzazione di perfezionamento attivo”: soggetto responsabile delle merci trasformate provenienti da regimi doganali particolari.

Merci e procedure

  • Il ricevente è considerato importatore ai fini CBAM.
  • Il ricevimento è equiparato a un’importazione.
  • Il ricevente deve presentare una dichiarazione di ricevimento: entro 30 giorni dal ricevimento delle merci, all’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la ZEE o la piattaforma.
  • La dichiarazione va inoltrata, preferibilmente per via elettronica; in alternativa, con modulo cartaceo o via e-mail.
  • Deve includere dati dettagliati (allegato I) e documenti giustificativi (autorizzazioni, fatture, certificati, ecc.).

Prodotti trasformati

Quando le merci CBAM vengono trasformate sotto un regime di perfezionamento attivo e poi riesportate sulla piattaforma/ZEE: L’importatore è la persona che presenta (o per conto della quale si presenta) la dichiarazione di riesportazione. La riesportazione è considerata importazione ai fini CBAM.

Devono essere indicati nel conto di appuramento:

  • Il numero di conto CBAM dell’importatore.
  • Il paese di origine.
  • La piattaforma o ZEE di destinazione.

Norme comuni

Le dichiarazioni di riesportazione o notifiche di riesportazione devono indicare:

  • La piattaforma/ZEE di destinazione.
  • Il paese d’origine.
  • (Per prodotti trasformati) il numero di conto CBAM.

Le autorità doganali hanno poteri di:

  • Verifica e controllo delle dichiarazioni.
  • Esame delle merci, dei documenti e della contabilità degli operatori.

La dichiarazione CBAM (art. 6 del Reg. 2023/956) deve essere accompagnata:

  • Dalla dichiarazione di ricevimento (per merci).
  • Dal conto di appuramento (per prodotti trasformati).

Vengono applicate le regole del Codice doganale UE su conservazione documenti e oneri/costi dei servizi doganali.

Allegati tecnici

Allegato I

Definisce in dettaglio:

  • I formati elettronici, i codici, la struttura dei dati e i campi obbligatori della dichiarazione di ricevimento elettronica (CBRD).
  • Include campi come: nome e EORI del ricevente; coordinate GNSS della piattaforma; codici doganali (NC, TARIC); masse; quantità; paese d’origine; documenti allegati e firma digitale.

Allegato II

Fornisce il modello cartaceo della dichiarazione di ricevimento, con campi per:

  • Identificazione del ricevente.
  • Dati sulle merci.
  • Stato membro competente.
  • Documentazione allegata.
  • Sezione riservata all’autorità doganale per controlli e osservazioni.

ZEE (Zona Economica Esclusiva)

 nel contesto del diritto internazionale e del  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 del 31 ottobre 2025

 Definizione generale (secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – UNCLOS, art. 55-57)

La Zona Economica Esclusiva (ZEE) è una fascia di mare adiacente alle acque territoriali di uno Stato costiero, che si estende fino a 200 miglia nautiche (≈370 km), dalla linea di base (cioè dalla costa o dal limite esterno delle acque territoriali).

Nella ZEE lo Stato non ha piena sovranità come sul territorio o sul mare territoriale, ma ha diritti sovrani e competenze esclusive su:

  • l’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, sia biologiche; (pesca) che minerali o energetiche (petrolio, gas, vento, ecc.);
  • la produzione di energia da acqua, correnti e vento;
  • la ricerca scientifica marina e la protezione dell’ambiente marino.

Le  ZEE dell’Unione Europea

Nel caso dell’Unione Europea, ogni Stato membro costiero ha la propria ZEE nazionale, che fa parte della giurisdizione sovrana di quello Stato, anche se fuori dal territorio doganale dell’Unione.

Esempi:

  • Italia: ZEE nel Mar Tirreno, Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia (istituita formalmente nel 2021).
  • Francia: una delle ZEE più estese al mondo (include territori d’oltremare come la Polinesia francese e la Nuova Caledonia).
  • Spagna e Portogallo: ZEE sull’Atlantico, incluse Canarie e Azzorre.
  • Grecia e Cipro: ZEE nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale.
  • Paesi del Nord (Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania): ZEE nel Mare del Nord e nel Baltico.

 

Le ZEE nel regolamento (UE) 2025/2210

Il regolamento tratta la ZEE con la seguente disposizione:

Le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro sono soggetti alle stesse regole CBAM delle merci importate nel territorio doganale UE.

In pratica:

  • Se una nave o una piattaforma riceve merci di origine extra-UE (ad esempio acciaio, cemento o alluminio) all’interno della ZEE di uno Stato membro, la merce è considerato una “importazione ai fini CBAM”.
  • Lo Stato membro competente è quello cui appartiene la ZEE in cui avviene l’operazione.
  • Le autorità doganali di quello Stato gestiscono la dichiarazione di ricevimento e i controlli.

 Esempio pratico

Una società energetica o petrolifera con sede in Italia riceve tubazioni d’acciaio (merce CBAM) da un paese terzo, direttamente su una piattaforma nel Canale di Sicilia, all’interno della ZEE italiana.
➡️ Anche se la piattaforma non è nel “territorio doganale” dell’UE, la consegna è trattata come importazione ai fini CBAM e va dichiarata alle dogane italiane.

 In sintesi

Aspetto Zona Economica Esclusiva (ZEE)
Estensione Fino a 200 miglia nautiche dalla costa
Natura giuridica Non è territorio sovrano, ma zona di diritti esclusivi economici
Stato competente Lo Stato costiero adiacente
Diritti principali Risorse, energia, ricerca, ambiente
Ai fini del Reg. (UE) 2025/2210 Le merci introdotte nella ZEE sono considerate “importate” ai fini CBAM
Autorità competente Dogane dello Stato membro titolare della ZEE

Ecco una sintesi dell’articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della  Commissione (31 ottobre 2025), che disciplina i controlli doganali legati al meccanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism):

Articolo 9 – Controlli da parte delle autorità doganali

Obiettivo:
Stabilire le modalità con cui le autorità doganali degli Stati membri verificano la correttezza e la completezza delle informazioni fornite dagli importatori, riguardo alle merci e ai prodotti trasformati introdotti su piattaforme continentali o nelle zone economiche esclusive (ZEE) dell’UE.

Contenuto sintetico dei controlli

  1. Ispezioni fisiche e documentali
    • Le autorità doganali possono esaminare le merci e i prodotti trasformati CBAM e prelevare campioni.
    • Possono verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute in:
      • dichiarazione di ricevimento,
      • dichiarazione o notifica di riesportazione,
      • dichiarazione sommaria di uscita,
      • conto di appuramento.
    • Possono controllare l’autenticità, la validità e la correttezza di tutti i documenti giustificativi presentati.
  2. Controlli contabili
    • Le dogane possono esaminare la contabilità e le scritture commerciali dell’importatore (sia quello “ricevente” che quello “riesportatore” dei prodotti trasformati).
    • Il controllo può riguardare tutte le operazioni economiche connesse a tali merci, incluse quelle precedenti o successive all’importazione/ricevimento.
  3. Luogo e soggetti dei controlli
    • I controlli possono essere effettuati:
      • presso il titolare delle merci o il suo rappresentante;
      • presso chiunque sia professionalmente coinvolto nelle operazioni (ad esempio intermediari, rappresentanti doganali, soggetti logistici);
      • presso chiunque detenga, per motivi professionali, documenti o dati pertinenti.

Sintesi

L’articolo 9 conferisce ampie facoltà ispettive alle dogane, sia sui beni sia sui dati commerciali e contabili, con l’obiettivo di:

  • assicurare la correttezza delle dichiarazioni CBAM,
  • garantire la tracciabilità delle merci soggette al meccanismo,
  • e permettere il controllo dell’origine, delle emissioni incorporate e della regolarità delle operazioni effettuate anche al di fuori del territorio doganale UE (ZEE o piattaforme continentali).

Entrata in vigore del Regolamento

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea La pubblicazione è stata il 3 novembre 2025).

La Piattaforma continentale

Nel contesto del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), cioè il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, introdotto dall’Unione Europea, l’espressione “Piattaforma Continentale” non si riferisce al significato geologico (la zona sommersa che circonda i continenti), ma ha un senso giuridico ed economico-doganale.

Significato nel contesto CBAM

Nel  Regolamento (UE) 2023/956 sul CBAM, la “piattaforma continentale”  è parte del territorio doganale dell’Unione Europea, che include:

  • la terraferma degli Stati membri dell’UE;
  • le acque interne e territoriali;
  • la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva (ZEE), ma solo nella misura in cui l’UE o uno Stato membro esercitano diritti sovrani o giurisdizione in materia di esplorazione o sfruttamento di risorse naturali.

In parole semplici:

la “piattaforma continentale” è l’area marina adiacente alle coste di uno Stato membro dove questo Stato ha diritto di estrarre risorse naturali (come petrolio, gas o minerali).

Se vengono importati in UE materiali o prodotti CBAM provenienti da quella zona (per esempio, da un giacimento offshore sotto giurisdizione europea), sono considerati importazioni nell’UE ai fini del CBAM.

Esempio pratico

Se una società estrae acciaio o cemento in una piattaforma offshore situata sulla piattaforma continentale della Norvegia o dell’Italia, tale produzione è considerata all’interno del territorio doganale europeo e dunque soggetta alle regole CBAM come se fosse prodotta in UE.

Viceversa, se l’impianto si trova al di fuori della piattaforma continentale UE (ad esempio, in acque internazionali o sotto giurisdizione di un Paese terzo), allora si tratterà di un’importazione da Paese terzo, soggetta alle dichiarazioni CBAM e all’eventuale pagamento dei certificati.

Ecco una tabella che mostra cosa rientra e cosa non rientra nel territorio doganale dell’Unione Europea ai fini del CBAM (Reg. UE 2023/956).

Territorio doganale UE ai fini CBAM

Categoria Esempi / Descrizione Incluso nel territorio doganale UE (ai fini CBAM) Note esplicative
Territorio terrestre degli Stati membri UE Tutti i Paesi dell’UE (Italia, Francia, Germania, ecc.) Territorio principale sempre incluso.
Acque interne e territoriali Laghi, fiumi, mari territoriali entro 12 miglia Lo Stato esercita piena sovranità.
Piattaforma continentale Fondali marini e sottosuolo marino adiacenti alle coste , solo se lo Stato membro esercita diritti sovrani o giurisdizione (es. estrazione di gas, petrolio, minerali) Definita dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS).
Zona Economica Esclusiva (ZEE) Fino a 200 miglia nautiche dalle coste , solo nella misura dei diritti sovrani o giurisdizione dello Stato membro Es.: installazioni offshore per energia o risorse naturali.
Spazio aereo sopra il territorio UE Cielo sopra territori e acque territoriali Parte integrante del territorio doganale.
Territori ultraperiferici (TUP) Guadeloupe, Martinica, Réunion, Madeira, Azzorre, Canarie, ecc. Esplicitamente inclusi dal Codice doganale.
Territori esclusi esplicitamente Livigno, Campione d’Italia, Ceuta, Melilla, Groenlandia, Fær Øer, ecc. No Esclusi dal territorio doganale UE. Import/export da questi luoghi è considerata “importazione” o “esportazione” ai fini CBAM.
Acque internazionali / piattaforme in acque di Paesi terzi Impianti offshore in acque non UE o sotto giurisdizione extra-UE No Sono considerate Paesi terzi ai fini CBAM.
Territori d’oltremare francesi non inclusi Polinesia Francese, Nuova Caledonia, Saint-Pierre-et-Miquelon, ecc. No Hanno status doganale distinto.

Sintesi operativa

 Se un impianto di produzione o estrazione si trova entro il territorio doganale UE (inclusa la piattaforma continentale UE) → non è soggetto al CBAM (è “domestico”).

  • Se invece si trova fuori da tale territorio → è soggetto a CBAM come importazione da Paese terzo.

 

Codice doganale dell’Unione-CDU

Il Regolamento (UE) n. 952/2013  istituisce il Codice doganale dell’Unione (CDU)

Articolo 4 del CDU: Territorio doganale dell’Unione

Il territorio doganale dell’Unione comprende il territorio dei seguenti Stati membri dell’Unione europea:

  • Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca (escluse le isole Fær Øer e la Groenlandia), Germania (esclusa l’isola di Helgoland e il territorio di Büsingen), Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna (inclusi le isole Baleari e le isole Canarie, ma esclusi Ceuta e Melilla), Francia (inclusi la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin, ma esclusi i territori di Saint-Barthélemy, della Polinesia francese, della Nuova Caledonia e dipendenze, di Saint-Pierre-et-Miquelon, delle Terre australi e antartiche francesi e di Wallis e Futuna), Croazia, Italia (escluse Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano), Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi (in Europa), Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
  • le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo di tali Stati, nonché le piattaforme continentali e le zone economiche esclusive adiacenti alle coste di ciascuno di essi, nella misura in cui lo Stato membro interessato eserciti diritti sovrani o giurisdizione su tali zone, in conformità al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982

 Spesso tra il procedimento del CBAM e le autorità doganale, si parla del Conto si appuramento.

Ecco il testo integrale dell’articolo 175 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (versione consolidata)

 Articolo 175 — Conto di appuramento

  1. Le autorità doganali possono consentire alle persone (gli operatori) di presentare le indicazioni necessarie in una forma che non costituisca una dichiarazione doganale, ma che sia considerata equivalente ai fini del presente regolamento (conto di appuramento).
  2. Le autorità doganali possono concedere l’utilizzo del conto di appuramento a condizione che siano soddisfatte condizioni quali:
  1. a) che vi sia una relazione fiduciaria tra l’operatore e l’autorità doganale;
    b) che l’operatore possa fornire garanzie adeguate;
  2. c) che l’operatore disponga di sistemi contabili e registrazioni che consentano l’accurata verifica delle indicazioni presentate.
  1. Le autorità doganali possono accettare come conto di appuramento una comunicazione che contenga le informazioni richieste dalla dichiarazione doganale di cui al regolamento di esecuzione, purché sia accettabile a tutti gli effetti.
  2. Le autorità doganali possono esigere che l’operatore integri o corregga le indicazioni fornite nel conto di appuramento.
  3. Ai fini del paragrafo 3, le indicazioni presentate nel conto di appuramento possono essere completate successivamente, conformemente alle modalità previste dallo Stato membro interessato.
  4. Le autorità doganali possono escludere un operatore dal privilegio del conto di appuramento se non rispetta gli obblighi correlati.