La presente nota intende valutare l’eventualità in cui un fornitore di gas naturale, che immette combustibile nel mercato nazionale (c.d. fuel supplier), vendendo ad un impianto di produzione di energia già assoggettato al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (“Ets1” Direttiva 2003/87/CE), debba comunque attenersi agli obblighi previsti dal nuovo sistema “ETS2” introdotto dalla Direttiva (UE) 2023/959.

La struttura “upstream” pensata per i nuovi de ami previsti dall’Ets2 attribuisce gli obblighi direttamente ai soggetti che immettono combustibili sul mercato nei settori dell’edilizia/riscaldamento, trasporto su strada unitamente a settori aggiuntivi non previsti nell’ Ets1.

Ne consegue una voluta convivenza dei due sistemi. L’Ets1 continua a regolamentare gli impianti ad alta intensità energetica (centrali, cogenerazione sopra soglia, grandi impianti industriali): di contro l’Ets2 si applica a consumi finali nei se ori non coperti dall’ETS1 (riscaldamento edifici, trasporti, piccoli consumi industriali).

Partitamente la Direttiva 2023/959 adotta un approccio “upstream”. L’obbligo grava su chi immette combustibili al consumo, non su chi li utilizza, escludendo dal perimetro gli impianti sottoposti agli obblighi Ets1, per evitare pratiche di doppia regolazione della stessa emissione, distorsioni di mercato e pericolo di duplicazione delle quote. L’Ets2 non si applica ove le emissioni siano già disciplinate dall’Ets1. Tale principio di non sovrapposizione, ancorché non positivamente enunciato dalla direttiva, risulta desumibile dall’interpretazione del combinato disposto dell’Allegato III della Direttiva 2003/87 “not including any activity covered by Annex I of the ETS Directive”, con l’art. 30 della stessa direttiva, riguardo lo specifico riferimento al sistema alle “buildings, road transport and additional sectors”, escludendo gli impianti già coperti da Ets1 dalla nuova estensione.

Tale principio è espresso nella stessa struttura e nelle finalità della Direttiva 2023/959, che configura l’Ets2 come complementare e non sovrapponibile. Parimenti il fornitore di gas naturale non dovrà adempiere agli obblighi Ets2 per il gas ceduto a un impianto di produzione energetica già rientrante nell’Ets1, rilevando quest’ultima quale unica disciplina applicabile, in ragione del principio di non sovrapposizione tra i due sistemi e in coerenza con il modello “upstream” dell’Ets2.

Scarica in formato PDF