Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 colma una lacuna pratica del CBAM quando le merci non transitano dal territorio doganale UE ma arrivano su piattaforme continentali o in zone economiche esclusive di Stati membri. Il testo definisce “ricevente” la persona autorizzata a svolgere attività economiche in piattaforma/ZEE che riceve le merci; e qualifica il “ricevimento” come l’arrivo fisico delle merci presso tale soggetto. Con due regole cardine: il ricevente è considerato importatore ai fini del CBAM e il ricevimento è considerato importazione ai fini del CBAM (artt. 1, lett. 3–4; artt. 2–3).

Da qui discende un obbligo operativo nuovo e verificabile: il ricevente deve presentare una “dichiarazione di ricevimento” all’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la PC/ZEE, senza indugio e comunque entro 30 giorni dall’arrivo fisico delle merci. La dichiarazione contiene i dati elencati nell’Allegato I (identificativi del ricevente, EORI/TIN, numero di conto CBAM, coordinate del sito, classificazione NC/TARIC, Paese d’origine, massa, MRN se disponibile, documenti giustificativi) ed è possibile, se autorizzato, presentarla anche in formato non elettronico utilizzando il modulo dell’Allegato II.

Il regolamento disciplina poi i prodotti trasformati provenienti da perfezionamento attivo. Quando tali prodotti, risultanti da merci CBAM, sono reintrodotti su PC/ZEE, è considerata importazione la loro riesportazione; l’importatore è la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione (o per conto della quale è presentata). Il conto di appuramento deve includere, tra l’altro, il numero di conto CBAM, l’indicazione della PC/ZEE di destinazione e l’origine delle merci; e le dichiarazioni doganali di uscita dall’UE devono riportare i codici di riferimento aggiuntivo e, per i trasformati, il numero di conto CBAM al dato 12 04 000 000 dell’Allegato B del Reg. (UE) 2015/2447.

Per i controlli e gli adempimenti documentali, il 2025/2210 rinvia mutatis mutandis al Codice doganale dell’Unione (artt. 51–52 CDU su conservazione e oneri/costi). Le autorità possono esaminare merci e documenti, verificare la completezza delle informazioni nelle dichiarazioni e controllare la contabilità dell’importatore.

Il quadro resta coerente con il Regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il CBAM, con la fase transitoria avviata il 1° ottobre 2023 e gli obblighi finanziari a partire dal 2026; e con la cornice doganale derivata (Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU; Reg. delegato (UE) 2015/2446; Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447; Reg. (CEE) 2658/87 su NC/TARIC; Reg. di esecuzione (UE) 2020/1470 sulla nomenclatura dei Paesi).