Prime note
Bruxelles 17 ottobre 2025
Il Regolamento (UE) 2025/2083[1], modifica il Regolamento (UE) 2023/956, con lo scopo di semplificare, ma anche di rafforzare il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
Le principali modifiche includono:
Esenzione de minimis: Introduzione di una soglia unica basata sulla massa di 50 tonnellate annue per importatore. Gli importatori che non superano questa soglia sono esentati dagli obblighi CBAM. L’esenzione non si applica alle importazioni di energia elettrica e idrogeno.
Monitoraggio e revisione della soglia: La Commissione valuterà annualmente la soglia unica basata sulla massa, per garantire che copra almeno il 99% delle emissioni incorporate nelle merci importate. La soglia può essere modificata dalla Commissione, tramite atti delegati.
Registrazione e verifica: Introduzione di procedure per la registrazione:
- dei gestori di impianti nei paesi terzi,
- dei verificatori accreditati nel registro CBAM.
I verificatori accreditati devono rispettare i principi di verifica stabiliti.
Certificati CBAM: Gli importatori devono acquistare certificati CBAM con lo scopo di compensare le emissioni incorporate nelle merci importate. Il prezzo dei certificati sarà calcolato sulla base della media dei prezzi delle quote EU ETS.
Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate, a norma dell’articolo 8, per l’anno civile precedente la restituzione.
La Commissione rimuove i certificati CBAM, restituiti dal registro CBAM. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM.
I certificati eccedenti possono essere riacquistati.
Sanzioni: Sono previste sanzioni per mancata restituzione dei certificati CBAM o per superamento della soglia unica, basata sulla massa senza autorizzazione. Le sanzioni possono essere ridotte in caso di violazioni minori o non intenzionali.
Esclusioni di alcune merci e semplificazioni: Esclusione di alcune merci, come le argille caoliniche non calcinate, dall’ambito di applicazione del CBAM. Semplificazione dei metodi di calcolo delle emissioni incorporate e dei valori predefiniti.
Gestione e finanziamento del processo relativo al CBAM: I costi della Piattaforma centrale comune, per la gestione dei certificati CBAM, saranno inizialmente coperti dal bilancio dell’Unione e successivamente finanziati dai diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati, come avviene per le quote UE ETS.
Inizio del processo: Il regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 20 ottobre 2025 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Le principali modifiche apportate al Regolamento (UE) 2023/956 dal Regolamento (UE) 2025/2083, sono le seguenti:
Introduzione della soglia unica basata sulla massa:
Gli importatori che non superano una soglia di 50 tonnellate di massa netta annua sono esentati dagli obblighi CBAM. In sintesi, la soglia unica basata sulla massa è uno strumento per semplificare gli obblighi CBAM per gli importatori di piccole quantità di merci, garantendo al contempo che il meccanismo continui a coprire la maggior parte delle emissioni incorporate nelle merci importate.
L’esenzione non si applica alle importazioni di energia elettrica e idrogeno.
Valore della soglia:
La soglia è fissata a 50 tonnellate di massa netta di merci importate in un anno civile per ciascun importatore.
Esenzione dagli obblighi CBAM:
Gli importatori che non superano questa soglia sono esentati dagli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956, inclusi la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, la presentazione della dichiarazione CBAM e l’acquisto e restituzione dei certificati CBAM.
L’esenzione deve essere dichiarata nella pertinente dichiarazione doganale.
Applicazione cumulativa:
La soglia si applica cumulativamente a tutte le merci nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento.
Non si applica alle importazioni di energia elettrica e idrogeno.
Superamento della soglia:
Se un importatore supera la soglia di 50 tonnellate in un anno civile, sarà soggetto a tutti gli obblighi CBAM per tutte le emissioni incorporate nelle merci importate durante quell’anno.
Revisione annuale da parte della Commissione:
La Commissione valuterà ogni anno se la soglia garantisce che almeno il 99% delle emissioni incorporate nelle merci importate rimanga nell’ambito di applicazione del CBAM.
Se necessario, la soglia potrà essere modificata tramite atti delegati, applicabili dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Prevenzione dell’elusione:
La soglia è progettata per evitare il frazionamento artificioso delle spedizioni da parte degli importatori, garantendo che il CBAM si applichi proporzionalmente all’impatto delle emissioni.
In sintesi, la soglia unica basata sulla massa è uno strumento per:
- semplificare gli obblighi CBAM,
- ridurre gli oneri amministrativi per gli importatori di piccole quantità di merci
- garantire che il meccanismo continui a coprire la quasi totalità delle emissioni incorporate nelle merci importate.
Applicazione della soglia unica, basata sulla massa: La soglia unica si applica agli importatori nel seguente modo:
Esenzione per importatori sotto la soglia:
Gli importatori che non superano 50 tonnellate di massa netta di merci importate, in un anno civile, sono esentati dagli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956. L’esenzione deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale.
Obblighi per chi supera la soglia:
Gli importatori che superano la soglia di 50 tonnellate in un anno civile devono rispettare tutti gli obblighi CBAM per tutte le emissioni incorporate nelle merci importate durante quell’anno.
Questi obblighi includono:
- l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato,
- la presentazione della dichiarazione CBAM
- l’acquisto e la restituzione dei certificati CBAM, come avviene nel sistema ormai consolidato dell’EU ETS.
Monitoraggio e controllo:
La Commissione Europea e le autorità competenti degli Stati membri monitorano le importazioni per verificare il rispetto della soglia.
Se un importatore supera la soglia senza essere autorizzato, le autorità competenti possono imporre sanzioni e richiedere l’adempimento degli obblighi CBAM.
Prevenzione dell’elusione:
La soglia si applica cumulativamente a tutte le merci nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento. Non è consentito frazionare artificialmente le spedizioni o adottare pratiche non genuine per rimanere sotto la soglia.
Revisione annuale:
La Commissione valuterà ogni anno se la soglia garantisce che almeno il 99% delle emissioni incorporate nelle merci importate rimanga nell’ambito di applicazione del CBAM. La soglia può essere modificata tramite atti delegati, se necessario.
Merci escluse dalla soglia
Le merci escluse dalla soglia unica basata sulla massa, secondo il Regolamento (UE) 2025/2083, sono:
Energia elettrica.
Idrogeno.
Queste merci non rientrano nell’esenzione de minimis prevista dalla soglia unica basata sulla massa, poiché le loro caratteristiche (quantitativi di importazione, modelli commerciali, informazioni doganali e intensità di emissione) differiscono significativamente da quelle dei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento.
Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci sono quelli elencati di seguito per le merci interessate.
Cemento
Codice NC
2507 00 80 Altre argille caoliniche
2523 10 00 Cementi non polverizzati detti «clinkers»
2523 10 00 Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente
2523 29 00 Altri cementi idraulici
2523 30 00 Cemento alluminoso Biossido di carbonio
2523 90 00 Altri cementi idraulici
Energia elettrica
Codice NC
2716 00 00 Energia elettrica
Concimi
Codice NC
2808 00 00 Acido nitrico; acidi solfonitrici
2814 Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa
2834 21 00 Nitrati di potassio
3102 Concimi minerali o chimici azotati
Ghisa, ferro e acciaio
Codice NC
72 Ghisa, ferro e acciaio
esclusi:
7202 2 Ferrosilicio
7202 30 00 Ferro-silico-manganese
7202 50 00 Ferro-silico-cromo 7
202 70 00 Ferro-molibdeno
7202 80 00 Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno
7202 91 00 Ferro-titanio e ferro-silico-titanio
7202 92 00 Ferro-vanadio
7202 93 00 Ferro-niobio
7202 99 Altri:
7202 99 10 Ferro-fosforo
7202 99 30 Ferro-silico-magnesio
7202 99 80 Altri:
7204 Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rotta mi); cascami lingottati di ferro o di acciaio
2601 12 00 Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
7301 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (gana sce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303 00 Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio
7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi mec canici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7311 00 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio Biossido di carbonio
7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7326 Altri lavori di ferro o di acciaio
Alluminio
Codice NC
7601 Alluminio greggio
7603 Polveri e pagliette di alluminio
7604 Barre e profilati di alluminio
7605 Fili di alluminio
7606 Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non supe riore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7608 Tubi di alluminio
7609 00 00 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7610 Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed ele menti di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, pro filati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7611 00 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7613 00 00 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità
7616 Altri lavori di alluminio
Sostanze chimiche
Codice NC
2804 10 00 Idrogeno
Conclusioni
L’iniziativa per un Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), voluta dalla Commissione è destinata a raggiungere due importanti obiettivi:
- prevenire la rilocalizzazione delle aziende e delle emissioni di carbonio,
- incoraggiare, a livello mondiale, una produzione con meno emissioni di carbonio
I settori dell’energia elettrica e dell’idrogeno differiscono notevolmente da quelle dei settori del:
- ferro
- acciaio,
- alluminio,
- fertilizzanti
Tali differenze implicano che rendere le importazioni di energia elettrica e idrogeno soggette a una soglia unica, basata sulla massa, richiederebbe l’introduzione di adeguamenti complessi che non consentirebbero di ridurre in modo sostanziale i costi amministrativi per gli importatori in tali settori. Le importazioni di energia elettrica o di idrogeno non sono, pertanto, inclusi nell’esenzione “de minimis”.
Sono, inoltre, esentate dal sistema:
- Merci provenienti da Paesi non-UE ma che partecipano al mercato ETS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
- Merci destinate ad essere utilizzate nell’ambito di specifiche attività militari.
- Energia elettrica importata da un paese o territorio che dispone di un mercato dell’energia elettrica integrato con quello dell’Unione.
Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato, utilizza il registro CBAM per presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente
la Commissione ha creato una nuova linea di bilancio per il CBAM, con un livello pari a, rispettivamente, 4,1 milioni di EURO, in stanziamenti di impegno e 1,6 milioni di EURO in stanziamenti di pagamento.
Principali riferimenti normativi
Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
[1] Il Regolamento UE 2025/2083, CBAM 2 , in GUUE il 17/10/2025, entra in vigore il 20/10/2025