Bergamo 13 ottobre 2025

Il Fondo mira specificamente ad affrontare gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e dalle piccole industrie, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, Direttiva ETS.

Il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni-ETS 2, riguarda i nuovi  settori che non erano contemplati, in precedenza,  dal sistema di scambio di quote di emissioni. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri, al fine di aiutare:

  • le famiglie vulnerabili,
  • le microimprese vulnerabili
  • gli utenti vulnerabili dei trasporti

colpiti in modo particolare dall’aumento dei prezzi dell’energia fossile e dei costi dei trasporti, a seguito dell’attuazione dell’ETS 2.

Nell’ambito del Fondo saranno assegnati 65 miliardi di EURO , ai quali si aggiunge il contributo degli Stati, che ammonta al 25 % del Fondo, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Considerando il contributo  degli Stati membri, l’importo disponibile ammonterà ad almeno 86,7 miliardi di EURO.

Ogni Stato membro deve designare:

1) Autorità incaricate dell’attuazione del piano sociale per il clima, per:

-Gestire le misure e/o gli investimenti delineati nei piani

-Provvedere a tutelare gli interessi finanziari dell’UE

-Effettuare verifiche per appurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi[1] del Fondo

-Raccogliere e conservare in modo sicuro i dati e ogni altra informazione essenziale

-Raccogliere dati sui progressi compiuti nell’attuazione del piano sociale per il clima

Le autorità responsabili dell’attuazione del piano sociale per il clima possono essere autorità nazionali, regionali o locali

2)Autorità responsabile/i della firma della dichiarazione, che correda le domande di pagamento, per:

-Garantire l’attuazione di misure efficaci e proporzionate

-Consolidare e monitorare l’attuazione per garantire la coerenza e la qualità del piano.

-Confermare che le domande di pagamento comprendono solo traguardi e obiettivi conseguiti.

-Verificare che le irregolarità individuate nelle relazioni siano state  affrontate.

3) Organismo/organismi responsabili dell’esecuzione di audit dei sistemi e delle operazioni

-Effettuare audit dei sistemi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo

-Verificare l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo

-Assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’UE,

-Fornire una sintesi sui: conflitti di interessi; misure antifrode; prevenzione della corruzione.

3) Organismo nazionale di coordinamento può svolgere le funzioni elencate di seguito.

– Garantire che il piano sia allineato ad altre iniziative politiche nazionali.

– Garantire la coerenza tra il piano e il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

– Coordinarsi con le autorità responsabili della firma della dichiarazione di gestione.

– Svolgere un ruolo di mediazione tra le autorità al fine di risolvere i problemi di attuazione.

– Fungere da punto di contatto unico per i servizi della Commissione,

– Sovrintendere al monitoraggio periodico, all’attività di rendicontazione

– Garantire l’informazioni sulle azioni realizzate nell’ambito del piano sociale per il clima.

– Controllare la pubblicazione dei dati sui destinatari finali

la Commissione potrebbe applicare una procedura semplificata in varie altre situazioni, come illustrato di seguito, se uno Stato membro decide di affidare il ruolo di Autorità incaricata dell’attuazione del piano per il clima a un’autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060[2]: Regolamento recante Disposizioni Comuni – RDC.

Autorità nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Ogni Stato membro deve comunicare formalmente alla Commissione, contestualmente alla presentazione del piano, l’elenco delle autorità responsabili dell’esecuzione dei compiti previsti nell’ambito del Fondo, prima della loro designazione, verificando che siano stati controllati e confermati i seguenti elementi:

  1. le autorità sono provviste di un mandato giuridico a livello nazionale;
  2. le autorità dispongono delle risorse e delle capacità per l’esecuzione dei compiti da svolgere nell’ambito del Fondo;
  3. gli Stati membri dovranno garantire che l’attuazione del Piano non comprometta l’attuazione degli altri fondi dell’UE, sotto la responsabilità delle nuove autorità designate per il Fondo;
  4. gli Stati membri dovranno garantire il rispetto dei requisiti del regolamento sul Fondo

Preparazione dell’attuazione del piano sociale per il clima

Il comitato nazionale di coordinamento potrebbe svolgere le seguenti attività:

– monitorare i progressi compiuti nell’attuazione dei traguardi e degli obiettivi;

– affrontare questioni e sfide che incidono sull’attuazione delle misure e degli investimenti[3];

– valutare in che misura il Piano contribuisce ad affrontare le sfide individuate nel PNIEC;

– monitorare i progressi compiuti per quanto riguarda lo svolgimento delle valutazioni;

– garantire che siano intraprese azioni di comunicazione e visibilità

– monitorare il coinvolgimento dei partner e dei beneficiari.

La sua efficacia nel sostenere l’attuazione del piano e nel conseguire i risultati auspicati dipende da fattori quali: il livello di coinvolgimento dei portatori di interessi, l’efficienza dei processi amministrativi e la sua adattabilità.

Coinvolgimento delle autorità regionali/locali, delle parti sociali e dei portatori di interessi della società civile

Oltre ai portatori di interessi, a livello regionale e locale, per l’intero periodo di attuazione del piano si dovrebbero coinvolgere le organizzazioni della società civile, le parti sociali[4], i rappresentanti di settore e altri soggetti in grado di garantire una gamma sufficientemente ampia di punti di vista e di assicurare il monitoraggio completo del processo di attuazione.

Monitoraggio dell’attuazione

Gli Stati membri devono riferire, ogni due anni, alla Commissione in merito all’attuazione del proprio piano per il clima, contestualmente alla relazione intermedia sui rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNEC). Gli Stati membri devono includere nelle loro relazioni biennali sui progressi compiuti i pertinenti indicatori comuni di cui all’allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima[5].

Indicatori comuni

L’alleato IV del Regolamento del Fondo contiene 39 indicatori di contesto, di output e di risultato, che riguardano le principali componenti dell’intervento del Fondo (settore dell’edilizia, settore del trasporto su strada, microimprese e sostegno diretto al reddito). Le misure e gli investimenti inclusi nei piani possono contribuire alla realizzazione simultanea di diversi indicatori comuni.

Ecco gli indcatori:

Settore dell’edilizia

Indicatori di contesto

1 Numero di famiglie vulnerabili. 2 Numero di famiglie in condizioni di povertà energetica. 3 Numero di famiglie vulnerabili che hanno beneficiato di almeno una misura strutturale per ridurre le loro emissioni nel settore dell’edilizia. 4 Numero di edifici sottoposti a ristrutturazione profonda). 5 Superficie utile totale di edifici sottoposti a ristrutturazione profonda.  6 Numero di edifici sottoposti ad altre ristrutturazioni energetiche.  7 Superficie coperta utile totale degli edifici sottoposti ad altre ristrutturazioni energetiche. 8  Sostituzione di un impianto di riscaldamento a combustibile fossile con un apparecchio a energia rinnovabile e/o con un impianto ad alta efficienza sulla base della classe di etichettatura energetica di cui al pertinente atto giuridico. 9 e 10 Capacità operativa supplementare installata per l’energia.

Indicatori di risultato

11 Riduzione del numero di famiglie vulnerabili. 12 Riduzione stimata delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dell’edilizia. 13 Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica. 14 e 15  Risparmi sul consumo annuo di energia primaria. 16 e 17  Risparmi sul consumo annuo di energia.

Settore del trasporto su strada

Indicatori di contesto

18 Numero di utenti vulnerabili dei trasporti.  19 Numero di famiglie in condizioni di povertà dei trasporti

Indicatori di output

20 Numero di utenti vulnerabili dei trasporti che hanno beneficiato di almeno una misura strutturale che riduce le loro emissioni nel settore del trasporto su strada. 21 Acquisti di veicoli a emissioni zero. 22 Acquisti di veicoli a basse emissioni. 23 Acquisti di biciclette e veicoli di micromobilità. 24 Infrastruttura supplementare per i combustibili alternativi (punti di rifornimento/di ricarica). 25 Biglietti di trasporto pubblico ridotti o gratuiti. 26 Ulteriori soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta. 27 e 28 Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno

Indicatori di risultato

29 Riduzione del numero di utenti vulnerabili dei trasporti. 30 Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà dei trasporti. 31 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto su strada.

Microimprese (sia nel settore dell’edilizia che in quello del trasporto su strada)

Indicatori di contesto

32 Numero di microimprese vulnerabili

Indicatori di output

33 Numero di microimprese vulnerabili che hanno beneficiato di almeno una misura strutturale che ne riduce le emissioni nel settore dell’edilizia e nel settore del trasporto su strada

Indicatori di risultato

34 Riduzione del numero di microimprese vulnerabili

Sostegno diretto temporaneo al reddito

Indicatori di contesto

35 Quota del sostegno diretto temporaneo al reddito rispetto ai costi totali dei piani sociali per il clima

Indicatori di output

36 e 37 Numero di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti che hanno ricevuto un sostegno diretto temporaneo al reddito

Indicatori di risultato

38 e 39 Sostegno diretto temporaneo medio al reddito per famiglia vulnerabile e utente vulnerabile dei trasport

Impegni della dotazione finanziaria

Gli stanziamenti di impegno possono essere resi disponibili automaticamente all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1o gennaio 2026. Sarà pertanto possibile impegnare ogni anno gli importi annuali assegnati per ciascuno Stato membro, in linea con il regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Dotazione globale per l’Italia:  7 023 970 924 + 25 % dal Governo italiano

Se non sono stati compiuti progressi concreti verso il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi entro 15 mesi dalla conclusione dell’impegno giuridico specifico, la Commissione comunicherà la propria valutazione allo Stato membro e, prima di adottare una decisione sulla risoluzione dell’impegno giuridico specifico e sul disimpegno dell’importo, concederà allo Stato membro due mesi di tempo per presentare osservazioni (articolo 20, paragrafo 7, del regolamento sul Fondo sociale per il clima).

Domande di pagamento. Presentazione delle domande di pagamento

Una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi, gli Stati membri devono presentare una domanda di pagamento debitamente ragionata, fino a due volte l’anno (entro il 31 luglio e il 31 dicembre). Tale domanda di pagamento deve elencare tutti i traguardi e gli obiettivi che gli Stati membri ritengono siano stati conseguiti in misura soddisfacente, come stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione. La domanda di pagamento dovrebbe essere corredata degli elementi giustificativi e delle prove pertinenti associati a ciascun traguardo e obiettivo conseguito.

Sintesi degli audit

Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire, con ogni domanda di pagamento, una sintesi degli audit effettuati dalle autorità di controllo conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Il periodo coperto o la portata degli audit indicati nella sintesi degli audit possono essere diversi dal periodo o dalla portata degli obiettivi e dei traguardi conseguiti.

Tuttavia al fine di garantire una sana gestione finanziaria, prima di presentare una domanda di pagamento alla Commissione è consigliabile svolgere attività di audit preventive (ad esempio audit per esaminare il sistema nell’ambito del quale il Fondo è attuato in modo da rilevare eventuali rischi nella fase iniziale di attuazione del Fondo).

Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti e complementarità con altri strumenti di finanziamento

La prevenzione del doppio finanziamento è fondamentale per garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse dell’UE. La duplicazione dei finanziamenti si riferisce a situazioni in cui gli stessi costi sono coperti da più fonti di finanziamento dell’UE, il che determina inefficienze e una cattiva gestione finanziaria.

Nell’ambito del Fondo sociale per il clima le misure e gli investimenti possono ricevere un sostegno complementare da  parte di altri fondi dell’UE. Tuttavia, a norma dell’articolo 13 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, il sostegno a  titolo del Fondo deve essere aggiuntivo e non deve coprire gli stessi costi coperti dal sostegno proveniente da altri  programmi dell’UE.

Conclusioni

Nell’ambito del Fondo saranno assegnati 65 miliardi di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Considerando il contributo obbligatorio degli Stati membri, che ammonta ad almeno il 25 % dei costi totali stimati dei loro piani sociali per il clima, l’importo disponibile nell’ambito del Fondo ammonterà ad almeno 86,7 miliardi di EUR.

Il Fondo sarà avviato il 1° gennaio 2026, almeno un anno prima che l’ETS 2 diventi pienamente operativo, e due anni prima che abbia inizio il nuovo Quadro Pluriennale Finanziario-QFP nel 2028. Questo avvio precoce faciliterà l’introduzione dell’ETS 2.

Ciascuno Stato membro deve istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Ciò implica la designazione delle autorità e degli organismi responsabili dei diversi aspetti dell’attuazione del piano sociale per il clima e degli audit dei sistemi e delle operazioni relativi ai piani.

Le autorità responsabili dell’attuazione del piano sociale per il clima possono essere: autorità nazionali; regionali o locali; a seconda dei quadri giuridici e normativi nazionali in vigore, e del tipo di misure e investimenti inclusi nel piano. Spetta agli Stati membri decidere in merito alle modalità di ripartizione delle responsabilità tra le varie autorità, tenendo conto della necessità di garantire l’attuazione efficace del piano, affinché le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti possano beneficiare delle misure e degli investimenti.

Gli Stati membri possono inoltre promuovere «piattaforme di dialogo con i portatori di interessi» più ampie per promuovere l’inclusività e la trasparenza. Tali piattaforme permetterebbero di raccogliere prospettive diverse e di tenere debitamente conto delle esigenze dei diversi gruppi interessati e vanno al di là della consultazione formale con i portatori di interessi rappresentati a livello nazionale.

Gli Stati membri sono tenuti ad organizzare un’informazione capillare delle opportunità gestite dal Fondo. In questo senso è loro dovere e compito coinvolgere le forze sociali, il terzo settore e la società civile organizzata, affinché il Fondo contribuisca realmente a ridurre la povertà energetica.

Comunicazione della commissione: Orientamenti sull’attuazione del Fondo sociale per il clima (C/2025/5511)

“Silver economy, trend e prospettive”: Patrigest, società del Gruppo Gabetti.

Posti letto nelle RSA in UE, ogni 100.000 abitanti:

Paesi bassi                  1.400

Svezia                         1.315

Belgio                         1,250

Finlandia                     1.164

Francia                           975

Spagna                                       842

UE/27                            700

Italia                              512

La percentuale degli over 65 in Italia è il 24,3 %, la più alta d’Europa, che si attesta sul 21,6 %.

L’Italia è anche il paese dove il peso del sistema pensionistico sul PIL è il più alto[6], rispetto ai Paesi UE.

Nelle Regioni italiane è diversa la percentuale degli anziani, over 65:

Liguria            29,2 %, al massimo

Campania        21,4 %  al minimo

Le altre Regioni si collocano tra il 29 e il 21 %

 

[1] Gli obiettivi sono i passaggi concreti, misurabili e specifici, che devono essere compiuti per arrivare ai traguardi.

[2] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

[3] Le “misure” sono i singoli interventi normativi e gli “investimenti” sono i finanziamenti previsti dal Piano

[4] Per “Parti sociali” si intende sempre: Imprenditori e sindacati

[5] ALLEGATO IV: Settore dell’edilizia; Settore del trasporto su strada; Microimprese (sia nel settore dell’edilizia che in quello del trasporto su strada);

[6] Il peso delle pensioni sul PIL in Italia è attualmente intorno al 15,3%-15,4%. Questo rapporto è più elevato rispetto alla media europea (circa il 12,9%) ed è una delle principali voci di spesa pubblica nel paese.

 

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